LIBERTÀ EGUAGLIANZA / IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA / UNA, ED INDIVISIBILE. / IL CITT. GIUSEPPE RUSCONI PREFETTO NAZIONALE DEL CANTONE / DI BELLINZONA / Deduce a pubblica notizia la seguente LEGGE. / LI Consiglj Legislativi considerando, che la nuova Costituzione esige d'apporre degl'efficaci cangiamen- / ti alle corporazioni Religiose. / Considerando d'altra parte, che bisogna provvedere convenevolmente al sostenta­mento de' loro membri. / Dopo aver dichiarata l'urgenza. / ORDINANO. / [ ... ] / Dato a Arau li 18. / Settembre dell'anno mille settecento novant'otto. 1798. / (L. S.) Il Presidente del Direttorio Esecutivo / Sottos. PIETRO OCHS. / Per il Direttorio Esecutivo il Segretario generale. / Sottos. MOUSSON. / Ordinata la stampa, e pubblicazione. / Il Ministro della Giustizia, e della Polizia. / F. B. MEYER. / Bellinzona li 10. Ottobre 1798. / RUSCONI PREFETTO NAZIONALE. / G. A. Ghiringhelli Segretario. / s.n.t.

10 ottobre 1798
Tipologia
foglio volante
Consistenza rilevata
Tipologia:
foglio/fogli sciolti
Quantità:
1
Dimensioni
Unità di misura:
cm
Altezza:
46
Larghezza:
35
Segnature
Segnatura:
PROCLAMI 20
Descrizione fisica
f. unico; testo disposto su due colonne separate da un filetto verticale costituito da caratteri tipografici
Modalità di scrittura
a stampa
Supporto
cartaceo
Note
Pubblicato in: Lugano dopo il 1798, p. 392 (riproduzione). Bibliografia: Caldelari, Bibliografia luganese del Settecento. Fogli, 567.
Contenuto
Proclama del prefetto nazionale con il quale si pubblica la legge emanata dai Consigli Legislativi e dal Direttorio Esecutivo relativa agli enti e agli istituti religiosi (risoluzione approvata dai Consigli 
Legislativi il 17 settembre; il Direttorio ne ordina la sampa e la pubblicazione il 18 settembre). Si stabilisce che i conventi, le abbazie e le comunità religiose potranno continuare ad esistere alle seguenti condizioni: essi non dovranno accogliere altri novizi o professi; in caso di vacanze nella cura, le comu­nità collegiate potranno nominare nuovi membri secondo le regole che verranno stabilite con una legge; si dichiarano beni nazionali tutti i beni delle comunità religiose, ad eccezione di quelli appartenenti a comunità collegiate aventi funzioni pastorali; i conventi, i capitoli o le abbazie continueranno a percepirne le rendite per il loro sostenamento; le Camere Amministrative si occuperanno dell'amministrazione di tali beni secondo determinate regole (si sitlerà un inventario e una lista dei membri delle diverse comunità religiose, e si nominerà un amministratore); se dalle rendite di tali beni si ricaverà un sovrappiù, dopo aver provveduto al sostentamento dei religiosi, esso dovrà essere utilizzato per le scuole e aiuti pubblici, e per il sotegno di conventi meno dotati; i religiosi potranno accedere alla cura pastorale e potranno anche abbandonare i loro istituti; chi volesse lasciare l'abito religioso, dovrà farne notifica alla Camera Amminisrativa, e gli sarà assegnata una pensione, se vivrà in Svizzera; i conventi o le abbazie di uomini, che sono stati abbandonati dai loro membri durante la rivoluzione, sono conside­rati aboliti e i loro beni diventano proprietà dello stato; se tali membri sono rimasti in Svizzera e hanno dimostrato attaccamento alla costituzione, potranno entrare in un'altra comunità religiosa; i religiosi stranieri devono lasciare la Svizzera entro un mese; i conventi svizzeri non potranno accogliere indi­vidui stranieri; le comunità che contravverranno alle leggi e alla costituzioni verranno abolite; il con­vento del Gran San Bernardo nel Vallese è esentato dal rispetto di tali disposizioni, ed è autorizzato a rimpiazzare i membri con dei novizi, ma non potrà alienare i beni senza il permesso del Corpo Legislativo.
Consultabilità
Consultazione libera, secondo regolamento interno ASL
Responsabilità
Data compilazione:
27 settembre 2017
Azione:
pubblicazione
Compilatore:
Damiano Robbiani

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Luoghi

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